AVVERTENZA:
   Il  testo  aggiornato  qui  pubblicato  e'  stato  redatto   dalla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, ai sensi dell'art. 11,  comma  2,  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione di
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10,  comma  3,  del  medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto,  integrate
con  le  modifiche  apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle
richiamate  nel  decreto  stesso  trascritte  nelle   note.   Restano
invariati  il  valore  e  l'efficiacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
   Nel testo di detto decreto pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1994,
sono  state,  pertanto,  inserite  le  modifiche   (evidenziate   con
caratteri corsivi) ad esso apportate dal decreto del Presidente della
Repubblica  30  ottobre  1996, n. 693, pubblicato in questa stessa ((
Gazzetta Ufficiale alla pag. 4.
                               Art. 1.
                        Modalita' di accesso
  1.  L'assunzione  agli  impieghi  nelle  amministrazioni  pubbliche
avviene:
    a)  per  concorso  pubblico aperto a tutti per esami, per titoli,
per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione  mediante  lo
svolgimento  di  prove  volte all'accertamento della professionalita'
richiesta  dal  profilo  professionale  di  qualifica  o   categoria,
avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
    b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso
del  titolo  di  studio  richiesto dalla normativa vigente al momento
della pubblicazione dell'offerta di lavoro;
    c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste
costituite dagli appartenenti  alle  categorie  protette  di  cui  al
titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni. (( E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto
1980, n. 466. ))
  2.  Il  concorso  pubblico  deve  svolgersi  con  modalita'  che ne
garantiscano la  imparzialita',  l'economicita'  e  la  celerita'  di
espletamento,  ricorrendo,  ove  necessario,  all'ausilio  di sistemi
automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione  ed  a
selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.
  3.  Con le medesime procedure e modalita' di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo e' reclutato il personale a tempo parziale, di  cui
alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La legge n. 93/1983 reca: "Legge quadro  sul  pubblico
          impiego".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge n.
          421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione  e  la
          revisione  delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di
          pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale":
             "Art. 2  (Pubblico  impiego).  -  1.  Il  Governo  della
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge uno o piu'
          decreti  legislativi,   diretti   al   contenimento,   alla
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
          del  pubblico  impiego,  al miglioramento dell'efficienza e
          della produttivita', nonche' alla sua  riorganizzazione;  a
          tal fine e' autorizzato a:
               a)  prevedere,  con uno o piu' decreti, salvi i limiti
          collegati al perseguimento  degli  interessi  generali  cui
          l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni
          sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei
          dipendenti  delle amministrazioni dello Stato e degli altri
          enti di cui agli articoli  1,  primo  comma,  e  26,  primo
          comma,  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti
          sotto la disciplina del diritto  civile  e  siano  regolati
          mediante  contratti individuali e collettivi; prevedere una
          disciplina transitoria idonea  ad  assicurare  la  graduale
          sostituzione  del  regime attualmente in vigore nel settore
          pubblico con quello stabilito in base al presente articolo;
          prevedere   nuove    forme    di    partecipazione    delle
          rappresentanze  del  personale  ai fini dell'organizzazione
          del lavoro nelle amministrazioni;
               b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei
          diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le
          norme   costituzionali;   prevedere   strumenti   per    la
          rappresentanza  negoziale della parte pubblica, autonoma ed
          obbligatoria,  mediante  un  apposito  organismo   tecnico,
          dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
          conformita' alle direttive  impartite  dal  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri;   stabilire  che  l'ipotesi  di
          contratto collettivo,  corredata  dai  necessari  documenti
          indicativi    degli   oneri   finanziari,   sia   trasmessa
          dall'organismo tecnico, ai  fini  dell'autorizzazione  alla
          sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
          positivo  o  negativo  entro  un  termine  non  superiore a
          quindici  giorni,  decorso  il  quale  l'autorizzazione  si
          intende  rilasciata;  prevedere  che  la  legittimita' e la
          compatibilita'  economica  dell'autorizzazione  governativa
          siano  sottoposte  al  controllo della Corte dei conti, che
          dovra' pronunciarsi entro  un  termine  certo,  decorso  il
          quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
               c)   prevedere  l'affidamento  delle  controversie  di
          lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
          disciplina  di  cui  al  presente  articolo,   escluse   le
          controversie  riguardanti  il personale di cui alla lettera
          e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della  presente
          lettera,  alla  giurisdizione del giudice ordinario secondo
          le disposizioni che regolano  il  processo  del  lavoro,  a
          partire  dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione del
          decreto legislativo e comunque  non  prima  del  compimento
          della   fase   transitoria  di  cui  alla  lettera  a);  la
          procedibilita'   del    ricorso    giurisdizionale    resta
          subordinata    all'esperimento    di    un   tentativo   di
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
          mediante  verbale  costituente   titolo   esecutivo.   Sono
          regolate  con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge o
          nell'ambito dei  principi  dalla  stessa  posti,  con  atti
          normativi o amministrativi, le seguenti materie:
               1)  le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli
          operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
               2) gli organi, gli  uffici,  i  modi  di  conferimento
          della titolarita' dei medesimi;
               3)  i  principi  fondamentali  di organizzazione degli
          uffici;
               4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
          e di avviamento al lavoro;
               5) i ruoli e le dotazioni organiche  nonche'  la  loro
          consistenza   complessiva.   Le  dotazioni  complessive  di
          ciascuna qualifica sono definite previa  informazione  alle
          organizzazioni     sindacali    interessate    maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
               6)  la  garanzia  della  liberta'  di  insegnamento  e
          l'autonomia  professionale nello svolgimento dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca;
               7)  la  disciplina  della  responsabilita'   e   delle
          incompatibilita'  tra l'impiego pubblico ed altre attivita'
          e i casi di divieto  di  cumulo  di  impieghi  e  incarichi
          pubblici;
               d)  prevedere  che  le pubbliche amministrazioni e gli
          enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri
          dipendenti parita' di trattamenti contrattuali  e  comunque
          trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
          collettivi;
               e)   mantenere  la  normativa  vigente,  prevista  dai
          rispettivi ordinamenti, per quanto  attiene  ai  magistrati
          ordinari  e  amministrativi,  agli  avvocati  e procuratori
          dello  Stato,  al  personale  militare  e  delle  Forze  di
          polizia,  ai dirigenti generali ed equiparati, al personale
          delle carriere diplomatica e prefettizia;
               f) prevedere la definizione di criteri di unicita'  di
          ruolo  dirigenziale,  fatti  salvi  i  distinti ruoli delle
          carriere diplomatica e prefettizia e le relative  modalita'
          di  accesso;  prevedere  criteri generali per la nomina dei
          dirigenti di piu'  elevato  livello,  con  la  garanzia  di
          specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
          disciplina  uniforme  per  i  procedimenti  di accesso alle
          qualifiche dirigenziali di  primo  livello  anche  mediante
          norme  di  riordino  della  Scuola superiore della pubblica
          amministrazione,  anche  in  relazione  alla  funzione   di
          accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
          Stato,   prevedendo   figure   di   vertice   con  distinte
          responsabilita'          didattico-scientifiche           e
          gestionali-organizzative;
               g) prevedere:
               1)  la separazione tra i compiti di direzione politica
          e quelli  di  direzione  amministrativa;  l'affidamento  ai
          dirigenti  -  nell'ambito  delle  scelte di programma degli
          obiettivi  e   delle   direttive   fissate   dal   titolare
          dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza
          e  di  controllo,  in  particolare  la  gestione di risorse
          finanziarie attraverso l'adozione  di  idonee  tecniche  di
          bilancio,  la gestione delle risorse umane e la gestione di
          risorse   strumentali;   cio'   al   fine   di   assicurare
          economicita',   speditezza   e   rispondenza   al  pubblico
          interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
               2) la verifica dei risultati mediante appositi  nuclei
          di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti,
          ovvero  attraverso  convenzioni  con  organismi  pubblici o
          privati  particolarmente  qualificati  nel   controllo   di
          gestione;
               3)  la  mobilita',  anche  temporanea,  dei dirigenti,
          nonche' la rimozione dalle funzioni  e  il  collocamento  a
          disposizione   in   caso  di  mancato  conseguimento  degli
          obiettivi prestabiliti della gestione;
               4) i tempi e i  modi  per  l'individuazione,  in  ogni
          pubblica  amministrazione,  degli  organi  e  degli  uffici
          dirigenziali in relazione  alla  rilevanza  e  complessita'
          delle  funzioni  e  della  quantita'  delle  risorse umane,
          finanziarie,  strumentali  assegnate;  tale  individuazione
          dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
          esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
          e  la  graduale  riduzione  del  numero  dei  dirigenti  in
          servizio che risultino  in  eccesso  rispetto  agli  uffici
          individuati ai sensi della presente norma;
               5)  una  apposita, separata area di contrattazione per
          il personale dirigenziale non compreso  nella  lettera  e),
          cui  partecipano  le  confederazioni sindacali maggiormente
          rappresentative sul piano  nazionale  e  le  organizzazioni
          sindacali    del    personale    interessato   maggiormente
          rappresentative  sul  piano   nazionale,   assicurando   un
          adeguato    riconoscimento   delle   specifiche   tipologie
          professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali
          e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area  di
          contrattazione  per  la dirigenza medica, stabilendo che la
          relativa   delegazione   sindacale    sia    composta    da
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale
          medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
               h)  prevedere  procedure  di  contenimento e controllo
          della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
          massimi  globali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna
          amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
          e   nei   bilanci  delle  altre  amministrazioni  ed  enti,
          l'evidenziazione della spesa complessiva per il  personale,
          a  preventivo  e  a  consuntivo; prevedere la revisione dei
          controlli  amministrativi  dello   Stato   sulle   regioni,
          concentrandoli  sugli  atti  fondamentali della gestione ed
          assicurando  l'audizione   dei   rappresentanti   dell'ente
          controllato,   adeguando  altresi'  la  composizione  degli
          organi  di   controllo   anche   al   fine   di   garantire
          l'uniformita'   dei  criteri  di  esercizio  del  controllo
          stesso;
               i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera h)  la
          contrattazione sia nazionale e decentrata;
               l)  definire  procedure  e  sistemi  di  controllo sul
          conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  per  le  azioni
          amministrative,   nonche'   sul   contenimento   dei  costi
          contrattuali entro i limiti predeterminati  dal  Governo  e
          dalla  normativa  di  bilancio,  prevedendo  negli  accordi
          contrattuali dei pubblici  dipendenti  la  possibilita'  di
          prorogare  l'efficacia  temporale  del contratto, ovvero di
          sospenderne l'esecuzione  parziale  o  totale  in  caso  di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa; a tali fini,
          prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
          al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia e del lavoro  dall'art.  10  della  legge  30
          dicembre  1991,  n. 412, operi, su richiesta del Presidente
          del  Consiglio  dei   Ministri   o   delle   organizzazioni
          sindacali,  nell'ambito  dell'attuale dotazione finanziaria
          dell'ente, con compiti sostitutivi  di  quelli  affidatigli
          dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di
          controllo  e  certificazione  dei costi del lavoro pubblico
          sulla base delle rilevazioni  effettuate  dalla  Ragioneria
          generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica e dall'Istituto nazionale di  statistica;  per  il
          piu'  efficace  perseguimento di tali obiettivi, realizzare
          l'integrazione funzionale del Dipartimento  della  funzione
          pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
               m)  prevedere,  nelle  ipotesi  in  cui per effetto di
          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
          il  pubblico  impiego  ecceda  i  limiti  prestabiliti  dal
          Governo,   che   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  ed  il   Ministro   del   tesoro
          presentino,   in   merito,   entro   trenta   giorni  dalla
          pubblicazione delle sentenze esecutive,  una  relazione  al
          Parlamento  impegnando  Governo e Parlamento a definire con
          procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
          a ripristinare i limiti della spesa globale;
               n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico,
          in deroga all'art.  2103  del  codice  civile,  l'esercizio
          temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto
          all'assegnazione   definitiva   delle   stesse,   che   sia
          consentita la  temporanea  assegnazione  con  provvedimento
          motivato  del  dirigente  alle  mansioni  superiori  per un
          periodo non eccedente  tre  mesi  o  per  sostituzione  del
          lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
          esclusivamente   con   il  riconoscimento  del  diritto  al
          trattamento  corrispondente  all'attivita'  svolta  e   che
          comunque   non   costituisce   assegnazione  alle  mansioni
          superiori l'attribuzione di  alcuni  soltanto  dei  compiti
          propri  delle  mansioni stesse, definendo altresi' criteri,
          procedure e modalita' di detta assegnazione;
               o) procedere alla abrogazione delle  disposizioni  che
          prevedono   automatismi   che  influenzano  il  trattamento
          economico fondamentale  ed  accessorio,  e  di  quelle  che
          prevedono   trattamenti  economici  accessori,  settoriali,
          comunque  denominati,  a  favore  di  pubblici   dipendenti
          sostituendole    contemporaneamente    con   corrispondenti
          disposizioni di  accordi  contrattuali  anche  al  fine  di
          collegare  direttamente tali trattamenti alla produttivita'
          individuale   e   a   quella   collettiva   ancorche'   non
          generalizzata   ma   correlata  all'apporto  partecipativo,
          raggiunte nel periodo, per la  determinazione  delle  quali
          devono   essere   introdotti   sistemi   di  valutazione  e
          misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
          particolarmente disagiate ovvero obiettivamente  pericolose
          per  l'incolumita'  personale  o  dannose  per  la  salute;
          prevedere che siano  comunque  fatti  salvi  i  trattamenti
          economici  fondamentali  ed  accessori  in godimento aventi
          natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
          generalita' per ciascuna amministrazione o ente;  prevedere
          il  principio della responsabilita' personale dei dirigenti
          in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
          accessori;
               p)  prevedere  che  qualunque  tipo  di   incarico   a
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione  possa  essere
          conferito in casi  rigorosamente  predeterminati;  in  ogni
          caso,  prevedere  che  l'amministrazione,ente,  societa'  o
          persona fisica che hanno conferito al personale  dipendente
          da   una   pubblica   amministrazione   incarichi  previsti
          dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  entro
          sei  mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al
          presente  articolo,  siano   tenuti   a   comunicare   alle
          amministrazioni  di appartenenza del personale medesimo gli
          emolumenti corrisposti in relazione ai predetti  incarichi,
          allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
          delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
               q)  al fine del contenimento e della razionalizzazione
          delle aspettative e  dei  permessi  sindacali  nel  settore
          pubblico,  prevedere  l'abrogazione  delle disposizioni che
          regolano la gestione e la fruizione di  dette  prerogative,
          stabilendo  che  contemporaneamente  l'intera materia venga
          disciplinata nell'ambito della  contrattazione  collettiva,
          determinando  i  limiti  massimi  delle  aspettative  e dei
          permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra  il
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri o un suo delegato e
          le confederazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
          sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente
          del   Consiglio   dei  Ministri  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere
          determinati  tenendo  conto  della  diversa  dimensione   e
          articolazione  organizzativa  delle  amministrazioni, della
          consistenza numerica del personale nel suo complesso e  del
          personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
          i   permessi  sindacali  giornalieri;  prevedere  che  alla
          ripartizione   delle   aspettative   sindacali    tra    le
          confederazioni  e le organizzazioni sindacali aventi titolo
          provveda,  in  relazione  alla   rappresentativita'   delle
          medesime  accertata  ai  sensi  della normativa vigente nel
          settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          -   Dipartimento   della   funzione  pubblica,  sentite  le
          confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  interessate;
          prevedere  che  le  amministrazioni pubbliche forniscano al
          Dipartimento della funzione pubblica il numero  complessivo
          ed  i  nominativi  dei  beneficiari dei permessi sindacali;
          inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di
          cui   sopra,   che   ai    dipendenti    delle    pubbliche
          amministrazioni  si applichino, in materia di aspettative e
          permessi sindacali, le disposizioni della legge  20  maggio
          1970,  n.   300, e successive modificazioni; prevedere che,
          oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le  pubbliche
          amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi  per  qualifica,
          del  personale  di  pendente  collocato  in aspettativa, in
          quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica  elettiva
          ovvero  per  motivi  sindacali.  I dati riepilogativi degli
          elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione  annuale
          da  presentare  al  Parlamento  ai sensi dell'art. 16 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93;
               r)  prevedere,  al  fine  di  assicurare  la  migliore
          distribuzione  del  personale  nelle  sedi  di servizio sul
          territorio nazionale, che le  amministrazioni  e  gli  enti
          pubblici  non  possano  procedere  a  nuove assunzioni, ivi
          comprese quelle riguardanti le categorie protette, in  caso
          di  mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
          il disposto dell'art. 6 della legge 30  dicembre  1991,  n.
          412,  ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
          posti  vacanti  mediante  mobilita'  volontaria,  ancorche'
          realizzabile  a  seguito  della copertura del fabbisogno di
          personale  nella  sede  di  provenienza;  prevedere   norme
          dirette  ad  impedire  la  violazione  e  l'elusione  degli
          obblighi  temporanei  di permanenza dei dipendenti pubblici
          in determinate sedi, stabilendo in sette anni  il  relativo
          periodo   di  effettiva  permanenza  nella  sede  di  prima
          destinazione, escludendo anche la possibilita' di  disporre
          in  tali  periodi  comandi  o  distacchi  presso  sedi  con
          dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
          mediante mobilita' volontaria, compresi quelli  di  cui  al
          comma  2  dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
          siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri e che il personale eccedente, che non  accetti  la
          mobilita'  volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio
          e, qualora non ottemperi, sia collocato  in  disponibilita'
          ai  sensi  dell'art.  72 del testo unico delle disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili  dello  Stato
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
          gennaio 1957, n. 3;
               s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi
          speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui
          all'art. 2112 del codice civile si applica anche  nel  caso
          di  transito  dei  dipendenti  degli  enti pubblici e delle
          aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
          effetto di norme di legge, di  regolamento  o  convenzione,
          che   attribuiscano   alle   stesse  societa'  le  funzioni
          esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
               t)  prevedere  una  organica  regolamentazione   delle
          modalita'   di  accesso  all'impiego  presso  le  pubbliche
          amministrazioni, espletando, a cura  della  Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri,   concorsi  unici  per  profilo
          professionale abilitanti all'impiego  presso  le  pubbliche
          amministrazioni,  ad  eccezione  delle  regioni, degli enti
          locali e loro consorzi, previa individuazione  dei  profili
          professionali,  delle  procedure e tempi di svolgimento dei
          concorsi,  nonche'  delle   modalita'   di   accesso   alle
          graduatorie   di  idonei  da  parte  delle  amministrazioni
          pubbliche,  prevedendo   altresi'   la   possibilita',   in
          determinati  casi,  di  provvedere  attraverso concorsi per
          soli  titoli  o  di  selezionare   i   candidati   mediante
          svolgimento  di  prove  psico-attitudinali  avvalendosi  di
          sistemi automatiz
                u) prevedere per le  categorie  protette  di  cui  al
          titolo  I  della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione,
          da parte dello Stato, delle aziende e degli enti  pubblici,
          per   chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento sulla base delle graduatorie  stabilite  dagli
          uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
               v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli
          uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in
          relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali,
          prevedere  che  il  personale  appartenente alle qualifiche
          funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente  e  con
          criteri  di  flessibilita',  per lo svolgimento di mansioni
          relative a profili professionali  di  qualifica  funzionale
          immediatamente inferiore;
               z)  prevedere,  con  riferimento  al titolo di studio,
          l'utilizzazione, anche  d'ufficio,  del  personale  docente
          soprannumerario  delle  scuole  di  ogni  ordine e grado in
          posti  e  classi  di  concorso   diversi   da   quelli   di
          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
          passaggio   di   ruolo   del   predetto  personale  docente
          soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
          abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo  la
          normativa  vigente;  prevedere  il  passaggio del personale
          docente in soprannumero  e  del  personale  amministrativo,
          tecnico   ed   ausiliario   utilizzato  presso  gli  uffici
          scolastici  regionali  e  provinciali,  a  domanda,   nelle
          qualifiche  funzionali,  nei  profili professionali e nelle
          sedi che presentino disponibilita'  di  posti,  nei  limiti
          delle  dotazioni  organiche  dei ruoli dell'amministrazione
          centrale e dell'amministrazione scolastica  periferica  del
          Ministero     della     pubblica     istruzione    previste
          cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27  luglio  1987,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  33  dell'8  febbraio  1991,   e   successive
          modificazioni;
               aa)  prevedere  per  il  personale  docente  di  ruolo
          l'istituzione di corsi di riconversione  professionale  con
          verifica  finale,  aventi  valore  abilitante, l'accesso ai
          quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti  al
          fine   di   rendere   possibile   una   maggiore  mobilita'
          professionale all'interno del comparto scuola in  relazione
          ai  fenomeni  di diminuzione della popolazione scolastica e
          ai  cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi   di
          insegnamento;   prevedere   nell'ambito   delle  trattative
          contrattuali l'equiparazione della mobilita'  professionale
          (passaggi  di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed
          il  superamento  dell'attuale  ripartizione  tra  i   posti
          riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
          in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
          in  ruolo  solo i posti che residuano dopo le operazioni di
          mobilita' in ciascun anno scolastico;
               bb) prevedere norme dirette  alla  riduzione  graduale
          delle  dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne
          e per gli istituti  e  scuole  d'istruzione  secondaria  ed
          artistica,  fino  al  raggiungimento  del 3 per cento della
          consistenza  organica,  a  modifica  di   quanto   previsto
          dall'art.  13,  primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
          270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
          con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
          e undicesimo dell'art. 14  della  citata  legge  20  maggio
          1982,  n.  270,  e prevedere norme dirette alla progressiva
          abolizione  delle  attuali  disposizioni  che   autorizzano
          l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
          quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
          una   nuova   regolamentazione   di   tutte   le  forme  di
          utilizzazione del personale  della  scuola  per  garantirne
          l'impiego,  anche  attraverso  forme  di  reclutamento  per
          concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
          attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
          culturali   previsti  da  leggi  in  vigore.    Tale  nuova
          regolamentazione  potra'   consentire   una   utilizzazione
          complessiva di personale non superiore alle mille unita';
               cc)   prevedere   che   le   dotazioni   dell'organico
          aggiuntivo siano destinate prevalentemente  alla  copertura
          delle  supplenze  annuali.    Cio'  nell'ambito delle quote
          attualmente stabilite  per  le  diverse  attivita'  di  cui
          all'art.   14  della  legge  20  maggio  1982,  n.  270,  e
          successive modificazioni;
               dd) procedere alla revisione delle  norme  concernenti
          il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
          personale  docente,  amministrativo,  tecnico ed ausiliario
          prevedendo la possibilita' di fare ricorso  alle  supplenze
          annuali  solo  per  la  copertura  dei posti effettivamente
          vacanti  e  disponibili  ed  ai  quali  non  sia   comunque
          assegnato  personale  ad  altro  titolo  per  l'intero anno
          scolastico,  stabilendo  la  limitazione  delle   supplenze
          temporanee  al  solo  periodo di effettiva permanenza delle
          esigenze  di  servizio;  procedere  alla  revisione   della
          disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente
          che  riprende  servizio dopo l'aspettativa per infermita' o
          per motivi di famiglia; nelle  sole  classi  terminali  dei
          cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30
          aprile  ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore
          a novanta giorni, viene confermato il supplente a  garanzia
          della  continuita'  didattica  e i docenti di ruolo che non
          riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per
          supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
               ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          dei  criteri  di   costituzione   e   funzionamento   delle
          commissioni  giudicatrici,  al fine di realizzare obiettivi
          di accelerazione,  efficienza  e  contenimento  complessivo
          della  spesa  nello svolgimento delle procedure di concorso
          mediante un piu' razionale  accorpamento  delle  classi  di
          concorso  ed  il maggior decentramento possibile delle sedi
          di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei
          componenti delle commissioni fra  il  personale  docente  e
          direttivo  in  quiescenza,  anche  ai sensi del decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  10  giugno  1986,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 190 del 18 agosto
          1986,  e  successive  modificazioni,  ed   assicurando   un
          adeguato  compenso  ai  componenti delle commissioni stesse
          nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal  servizio
          di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve
          comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto
          agli  oneri  eventualmente da sostenere per la sostituzione
          del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
               ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          delle  relative  procedure  di   concorso,   al   fine   di
          subordinarne   l'indizione  alla  previsione  di  effettiva
          disponibilita'  di  cattedre  e  di  posti  e,  per  quanto
          riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo
          svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
               gg)   prevedere   l'individuazione   di  parametri  di
          efficacia  della  spesa  per  la  pubblica  istruzione   in
          rapporto   ai   risultati   del   sistema   scolastico  con
          particolare riguardo alla effettiva fruizione  del  diritto
          allo   studio   ed   in   rapporto  anche  alla  mortalita'
          scolastica,   agli   abbandoni   e   al   non   adempimento
          dell'obbligo,  individuando  strumenti efficaci per il loro
          superamento;
               hh)  prevedere  criteri  e  progetti  per   assicurare
          l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
          settori del pubblico impiego;
               ii)  prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro
          organizzazione al fine di garantire  l'effettivo  esercizio
          dei  diritti  dei  cittadini  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
               ll)   i  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni
          eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
          consigli regionali  sono  collocati  in  aspettativa  senza
          assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
          fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento di
          quiescenza e di previdenza;
               mm)  al  fine  del  completamento  del   processo   di
          informatizzazione  delle  amministrazioni pubbliche e della
          piu'  razionale  utilizzazione  dei   sistemi   informativi
          automatizzati,  procedere alla revisione della normativa in
          materia di acquisizione  dei  mezzi  necessari,  prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei  controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
          revisione delle relative  competenze  e  attribuire  ad  un
          apposito   organismo   funzioni   di   coordinamento  delle
          iniziative  e  di  pianificazione  degli  investimenti   in
          materia   di   automazione,  anche  al  fine  di  garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
             2. Le disposizioni del presente articolo e  dei  decreti
          legislativi   in   esso   previsti  costituiscono  principi
          fondamentali ai sensi dell'art. 117 della  Costituzione.  I
          principi   desumibili   dalle   disposizioni  del  presente
          articolo costituiscono altresi' per le  regioni  a  statuto
          speciale  e per le province autonome di Trento e di Bolzano
          norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale   della
          Repubblica.
             3.  Restano  salve  per  la  Valle d'Aosta le competenze
          statutarie  in  materia,  le  norme  di  attuazione  e   la
          disciplina  sul bilinguismo.   Resta comunque salva, per la
          provincia autonoma di Bolzano, la  disciplina  vigente  sul
          bilinguismo   e  la  riserva  proporzionale  di  posti  nel
          pubblico impiego.
             4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge il Governo trasmette alla  Camera  dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi dei
          decreti  legislativi  di   cui   al   comma   1   al   fine
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle commissioni
          permanenti competenti per la materia  di  cui  al  presente
          articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
             5.  Disposizioni  correttive, nell'ambito dei decreti di
          cui al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle commissioni  di  cui  al  comma  4,  potranno  essere
          emanate,  con  uno  o  piu' decreti legislativi, fino al 31
          dicembre 1993".
             -  Il  D.Lgs.  n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a  norma  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
          Si trascrive il testo del relativo art. 41,  in  attuazione
          del quale e' stato emanato il presente regolamento:
             "Art. 41 (Requisiti di accesso e modalita' concorsuali).
          -  1.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri,  con decreto del Presidente della Repubblica
          da adottare ai sensi dell'art. 17  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, sono disciplinati:
               a)  i  requisiti  generali di accesso all'impiego e la
          relativa documentazione;
               b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita'  di
          svolgimento  delle  prove  concorsuali,  anche con riguardo
          agli adempimenti dei partecipanti;
               c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza
          e preferenza per l'ammissione all'impiego;
               d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste
          di collocamento per le qualifiche previste da  disposizioni
          di legge;
               e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni
          esaminatrici.
             2.  Ai  fini  delle  assunzioni  di  personale, compreso
          quello  di  cui  all'art.  42,  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei Ministri e le amministrazioni che esercitano
          competenze istituzionali in materia di difesa  e  sicurezza
          dello  Stato,  di  polizia  e  di  giustizia, si applica il
          disposto di cui all'art. 26 della legge 10  febbraio  1989,
          n. 53.
             3.  Per  quanto  non espressamente previsto dal presente
          capo  ed  in  attesa  dell'emanazione   del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  di  cui  al comma 1, restano
          ferme le disposizioni  vigenti  in  materia  di  assunzione
          all'impiego.   Sono   comunque   portate  a  compimento  le
          procedure concorsuali attivate  alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  decreto del Presidente della Repubblica di cui
          al comma 1".
             -  Il  D.P.R.  n.  3/1957  reca:  "Testo   unico   delle
          disposizioni  concernenti  lo statuto degli impiegati dello
          Stato".
             -  Il  D.P.R. n. 686/1957 reca: "Norme di esecuzione del
          testo  unico  delle  disposizioni   sullo   statuto   degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
             - Il D.P.R.  n.  1077/1970  reca:  "Riordinamento  delle
          carriere degli impiegati civili dello Stato".
             -  La legge n. 482/1968 reca: "Disciplina generale delle
          assunzioni presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
          di Stato".
             - La legge n. 56/1987 reca:  "Norme  sull'organizzazione
          del mercato del lavoro".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Note all'art. 1:
             -  La legge n. 482/1968 reca: "Disciplina generale delle
          assunzioni presso le amministrazioni pubbliche e le aziende
          di Stato". Il titolo I di tale legge concerne il  personale
          appartenente  alle  categorie  protette  avente titolo alle
          assunzioni obbligatorie  (invalidi  di  guerra  e  invalidi
          civili  di  guerra,  invalidi  per  servizio,  invalidi del
          lavoro, invalidi  civili,  privi  della  vista,  sordomuti,
          orfani e vedove).
             -  La  legge  13  agosto  1980,  n.  466 reca: "Speciali
          elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici  e
          di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche".
             - La legge n. 544/1988 reca: "Elevazione dei livelli dei
          trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni".